
La Corte di Cassazione (Ordinanza 23 gennaio 2026, n. 18169/2024) ha stabilito che i gestori di strutture ricettive non sono agenti contabili ma “responsabili d’imposta”.
Questo elimina definitivamente l’obbligo di invio del Modello 21 e la giurisdizione della Corte dei Conti, spostando ogni contenzioso al Giudice Tributario. Per i gestori extralberghieri, ciò significa meno burocrazia e l’addio al rischio di peculato per errori amministrativi.
L’incertezza normativa che per anni ha obbligato i gestori di B&B, case vacanza e hotel a barcamenarsi tra rinvii e minacce di danno erariale è ufficialmente terminata. Con l’ordinanza pubblicata il 23 gennaio 2026 (R.G. 18169/2024), le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno messo un punto fermo: il rapporto tra gestore e Comune è di natura puramente tributaria.
Questa sentenza non è solo un chiarimento giuridico, ma una vittoria operativa che impatta direttamente sul RevPAR e sui costi di gestione amministrativa (OPEX) delle strutture, liberando risorse umane da task burocratici obsoleti.
Perché la sentenza della Cassazione cambia tutto per il settore extralberghiero?
Indice argomenti
Fino ad oggi, molti comuni e T.A.R. regionali continuavano a considerare il gestore come un “agente contabile”, ovvero un soggetto che maneggia denaro pubblico per conto dello Stato. Questo comportava l’obbligo del Conto Giudiziale (Modello 21).
Secondo la Suprema Corte, invece, il gestore agisce come Responsabile d’Imposta. La differenza è sostanziale:
No alla Corte dei Conti: In caso di errori, non si risponde più alla magistratura contabile.
Sì al Giudice Tributario: Eventuali contestazioni seguono l’iter del processo tributario, più consono a un’attività d’impresa o professionale.
📌“Questa pronuncia smantella il ‘terrorismo psicologico’ sui nostri associati,” afferma Elia Rosciano, Presidente Nazionale. “I gestori sono finalmente liberi dall’obsoleto fardello del Modello 21.”
Tabella Comparativa: Cosa cambia operativamente dal 2026
| Adempimento | Prima della Sentenza 2026 | Dopo la Sentenza 2026 |
| Modello 21 (Conto Giudiziale) | Obbligatorio (secondo molti comuni) | Abolito definitivamente |
| Giurisdizione | Corte dei Conti (Rischio Danno Erariale) | Giudice Tributario |
| Responsabilità | Agente Contabile (Rischio Peculato) | Responsabile d’Imposta |
| Dichiarazione AdE (Giugno) | Obbligatoria | Resta Obbligatoria |
La Cassazione ha rimosso la duplicazione dei dati. Se il Comune riceve già i versamenti periodici, il Modello 21 è considerato un’inutile ripetizione burocratica.
Quali sono gli adempimenti che restano obbligatori per i gestori?
Nonostante l’addio al Modello 21, la conformità fiscale resta un pilastro per mantenere un alto Occupancy Rate senza rischi legali. I gestori devono concentrarsi su due fronti:
Riversamento periodico: Le somme riscosse dai guest devono essere versate al Comune secondo le scadenze locali.
Dichiarazione Annuale all’Agenzia delle Entrate: Resta fermo l’obbligo della trasmissione telematica entro il 30 giugno di ogni anno.
Come evitare errori nella transizione al nuovo assetto tributario?
Molti gestori temono che i Comuni continuino a richiedere il Modello 21 per inerzia amministrativa. È fondamentale sapere come muoversi per evitare contenziosi inutili:
Verifica il Regolamento Comunale: Controlla se il tuo Comune ha già recepito l’ordinanza della Cassazione.
Aggiorna il Software Gestionale: Assicurati che il tuo PMS non generi più documenti non necessari, ma che sia preciso nella rendicontazione per l’AdE.
Conserva le ricevute: In caso di accertamento tributario, la prova del versamento è la tua unica difesa.
✅Nota di Affidabilità: Secondo la normativa introdotta nel 2020 (DL Rilancio), il passaggio a “responsabile d’imposta” era già previsto, ma solo questa sentenza delle Sezioni Unite ne blinda l’applicazione contro le interpretazioni restrittive dei comuni.
L’ordinanza della Cassazione del 23 gennaio 2026 chiarisce che il gestore non è agente contabile, facendo decadere l’obbligo del conto giudiziale.
Il rischio non è più di natura penale (peculato) o erariale, ma si applicano le sanzioni amministrative tributarie, con possibilità di ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria.
La dichiarazione di giugno all’Agenzia delle Entrate rimane l’unico adempimento dichiarativo nazionale obbligatorio per tutti i gestori di strutture ricettive.
La fine dell’era degli “agenti contabili” segna un punto di svolta per la professionalizzazione del settore Horeca. Meno tempo perso in uffici polverosi significa più tempo per l’Upselling, il miglioramento della Guest Experience e l’ottimizzazione dei processi digitali.
Questa vittoria legale è il risultato dell’impegno costante della F.A.R.E. nel tutelare i diritti dei gestori.
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