Attività e lavori ammessi al doppio bonus sanificazione
Indice argomenti
Elenco delle attività e dei lavori del settore turistico ammessi al doppio bonus sanificazione: credito d’imposta al 60% fino ad 80 mila euro.
I bonus previsti per bar, alberghi, ristoranti, teatri ed attività all’aperto, fino ad un tetto massimo di 80 mila euro, sono da usarsi esclusivamente in compensazione nel 2021 e relativo ad interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19.
Il Decreto Rilancio, per compensare le spese di sanificazione, prevede due crediti d’imposta. Entrambi i crediti sono al 60% ma hanno tetti di spesa diversi e lavori ammissibili differenti.
Essi sono, inoltre, rivolti a diverse platee di datori di lavoro.
L’articolo 120 del Decreto, si rivolge esclusivamente ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi di lavoro aperti al pubblico tra quelli elencati nell’allegato 1 dell’articolo.
Rientrano, quindi, tra le attività beneficiarie del bonus: le attività legate al turismo, all’accoglienza, alla ristorazione e alla cultura, mentre, sono esclusi i negozi.
Attività e lavori ammessi al doppio bonus sanificazione, elenco attività ammesse:
- alberghi,
- villaggi turistici,
- ostelli della gioventù,
- rifugi di montagna,
- colonie marine e montane,
- affittacamere per brevi soggiorni,
- case e appartamenti vacanze,
- bed & breakfast,
- residence,
- attività di alloggio connesse alle aziende agricole,
- aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte,
- gestione di vagoni letto,
- alloggi per studenti con servizi accessori di tipo alberghiero,
- ristoranti e attività di ristorazione annesse alle aziende agricole, take away, ristorazione ambulante (come lo street food), servizio ristorante su treni e navi,
- gelaterie e pasticcerie anche ambulanti,
- cathering,
- mense,
- bar,
- cinema,
- agenzie di viaggio,
- tour operator,
- biglietterie per eventi teatrali, sportivi, ricreativi, di intrattenimento,
- prenotazione e assistenza turistica,
- guide e accompagnatori turistici,
- organizzazione convegni e fiere,
- teatri, sale da concerti, altre strutture artistiche, e attività nel campo della recitazione, altre rappresentazione artistiche, attività di supporto alle rappresentazione artistiche,
- noleggio con operatore di attrezzature per eventi e spettacoli,
- regia,
- biblioteche e archivi,
- musei,
- gestione luoghi e monumenti storici,
- orti botanici, giardini zoologici, riserve naturali,
- parchi di divertimento e parchi tematici,
- stabilimenti balneari (marittimi, lacustri, fluviali),
- stabilimenti termali.
Nell’elenco degli ammessi, sono compresi lavori edilizi quali il rifacimento di spogliatoi e mense, la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, l’acquisto di arredi di sicurezza.

Sono, inoltre, ammessi gli investimenti in attività innovative come lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura di dipendenti e utenti.
Il numero degli aventi diritto e ulteriori spese ammissibili, potranno essere incluse in un decreto applicativo del Ministero dell’Economia.
Bonus sanificazione
L’articolo 125 del Decreto, invece, regola l’altro beneficio per la sanificazione. Esso riguarda tutti i datori di lavoro, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti, e anche per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale anti-Coronavirus, come le mascherine.
E’ probabile che i due bonus siano cumulabili tra loro, infatti il comma 2 dell’articolo 120 prevede che il creduto d’imposta sia compatibile con altre agevolazioni per le medesime spese, sempre nei limiti dei costi sostenuti.