Sta per ripartire il bando turismo formazione e lavoro II edizione. Sarà possibile presentare domanda a partire dal 04/03/2021 fino al 30/06/2021. Gli enti camerali hanno ricevuto da tempo funzioni in materia di orientamento al lavoro, di supporto alle esigenze delle imprese nella ricerca di risorse umane, di collegamento scuola-lavoro e università-lavoro. Inoltre hanno assunto anche funzioni di formazione e di certificazione delle competenze e di valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo. Tali funzioni gli sono stati attribuiti dalla legge n. 580/1993, modificata poi dal D.Lgs.n. 219/2016.
Le azioni che le Camere di Commercio possono intraprendere sono rese ancora più necessarie a causa della crisi produttiva e occupazionale senza precedenti, connessa agli effetti dell’emergenza sanitaria.
L’obiettivo del bando è finanziare le imprese del comparto turistico, tramite lo stanziamento di contributi a fondo perduto. I fondi copriranno i costi sostenuti per determinate tipologie di spese. Nello specifico, i costi coperti dal finanziamento sono quelli relativi all’acquisto di beni e servizi per l’implementare, il potenziamento o l’innovazione delle infrastrutture, relative alla gestione dei processi. Per fare qualche esempio: gestione delle presenze, della comunicazione digitale, della piattaforma di social network aziendale, della piattaforma per la formazione a distanza del personale dipendente dell’azienda, per lo smartworking, per il marketing operativo e la promozione del made in Calabria e Italy.
Bando turismo formazione e lavoro II edizione: le spese ammissibili
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Altre spese finanziabili sono quelle per l’acquisto di beni e servizi sostenute per realizzare interventi o acquistare dispositivi per la messa in sicurezza della struttura ristorativa/turistica. La messa in sicurezza dovrà avvenire secondo le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per contrastare il Covid.
Vediamo il caso in cui si debbano realizzare investimenti di natura edilizia, per esempio, per creare percorsi o distanziamenti dettati dalla normativa Covid. Queste spese possono riferirsi alla realizzazione o all’abbattimento di pareti, oppure adeguamento impianti. Gli interventi potranno essere realizzati solo a seguito di rilascio della SCIA/CILA edilizia. Sono esclusi lavori in economia. Sono in ogni caso escluse le spese per l’acquisto di beni di consumo, anche se connesse all’emergenza sanitaria (ad esempio gel disinfettante, mascherine, ecc..).
Rientrano tra le spese finanziabili anche investimenti nella formazione rivolta al management e/o ai dipendenti dell’impresa, per la valorizzazione di competenze strategiche per il comparto. A titolo di esempio, citiamo: programmatore turistico, sales promoter, front office manager, housekeeping manager, revenue manager. Altri ancora possono essere destination manager, export manager, recruiting manager, market manager, digital manager, food and beverage manager. e investimenti per la formazione del personale addetto ai servizi turistici sul Covid-19.
È importante che la formazione sia erogata esclusivamente enti di formazione accreditati o società che abbiano il requisito della comprovata esperienza pluriennale nella formazione in generale e in particolare comprovata esperienza (corsi di formazione già erogati) nella formazione delle figure professionali previste dall’avviso.
Bando turismo formazione e lavoro ii edizione: dotazione finanziaria e beneficiari
La dotazione finanziaria ammonta a 100.000 €. Possono richiedere le agevolazioni le imprese aventi sede legale e unità locale iscritta al registro Imprese della provincia di Cosenza, aventi uno dei codici ATECO elencati nell’allegato dell’avviso.
Ogni impresa può presentare una sola domanda per ottenere un voucher di importo pari a 5000 €. Le domande per il voucher dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità
telematica. È necessaria la firma digitale. Lo sportello preposto è on line: “Contributi alle imprese”, del sistema Webtelematico di Infocamere – Servizi. Le domande inviate con modalità differenti saranno escluse.
Interessante notare che gli aiuti concessi dal bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti in regime de minimis, fino al massimale de minimis pertinente. Sono comulabili anche con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile. È valida anche una decisione di autorizzazione. Sono infine cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.