Il Decreto Sostegni bis, in vigore dal 26 maggio 2021, introduce sostanziali novità in materia di abbattimento dei costi dell’affitto per imprese e professionisti. Sono previsti anche bonus affitti turistici.
Prima di tutto, il credito d’imposta sugli affitti al 60% viene esteso a tutte le attività economiche che riescono a fatturare fino a 15 milioni di euro, con proroga fino al 31 luglio. Anche le agenzie di viaggio e i tour operator possono usufruirne, ma alle stesse condizioni previste nel 2020.
In particolare, la misura si applica a tutte le attività che hanno ricavi o compensi fino a 15 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, vale a dire il secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso nel maggio 2021, che abbiano subito una perdita. Tale perdita si riferisce all’anno compreso fra il primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021. L’ammontare della riduzione media mensile dei ricavi deve essere pari ad almeno il 30% rispetto ai 12 mesi precedenti. Di fatto, il Decreto Sostegni bis allarga la platea rispetto all’analoga norma del 2020. La precedente disposizione normativa prevedeva, invece, un tetto di ricavi a 5 milioni di euro e un calo del fatturato del 50%. Il beneficio spetta per tutti i canoni di affitto versati da gennaio a maggio 2021. Sono ammessi tra i soggetti beneficiari le attività d’impresa, arte o professione, gli enti non commerciali, inclusi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per quanto riguarda le start-up che hanno iniziato l’attività a partire dal primo gennaio 2019, queste non devono avere il requisito della perdita di fatturato del 30%.
Bonus affitti turistici: le novità previste per le imprese turistiche
Per le imprese turistiche, le regole sono meno rigide. La categoria di imprese turistiche comprende, oltre alle imprese turistico-ricettive vere e proprie, anche le agenzie di viaggio e i tour operator. Per questa categoria, la proroga è al 31 luglio 2021, rispetto al precedente 30 aprile, per il credito d’imposta previsto l’anno scorso con il dl 34/2020. In pratica, l’agevolazione è al 60% e non c’è un tetto di fatturato da rispettare. Permane, invece, il requisito della perdita sui ricavi e compensi, pari ad almeno il 50% sul corrispondente mese del 2019.