Bonus vacanze chiarimenti Agenzia delle Entrate

Versamenti sospesi durante il lockdown
Versamenti sospesi durante il lockdown

Bonus vacanze chiarimenti Agenzia delle Entrate

Si parla già da un po’ di tempo della Tax Credit Vacanze, molti albergatori, però hanno avuto difficoltà a capire il funzionamento del bonus vacanze, per questo sono arrivati i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Innanzitutto ricordiamo cosa prevede questa misura per gli ospiti; esso è attribuito in misura diversa a seconda della composizione del nucleo familiare, in particolare spettano al massimo:

  • 500 euro se il nucleo familiare è composto da tre o più persone;
  • 300 euro se il nucleo familiare è composto da due persone;
  • 150 euro se il nucleo familiare è composto da una sola persona.

Il Credito d’imposta Vacanze è fruibile esclusivamente nella misura:

  • dell’80 per cento, d’intesa con il fornitore del servizio, sotto forma di
    sconto sul corrispettivo dovuto;
  • del 20 per cento, come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei
    redditi da parte dell’avente diritto.

Il Provvedimento stabilisce, al punto 3, che, al momento del pagamento a favore del fornitore del corrispettivo dovuto per il servizio reso, il fornitore acquisisce il codice univoco (o il QR-code).

Successivamente, lo inserisce, unitamente al codice fiscale dell’intestatario del documento di spesa e all’importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

In esito alla verifica dello stato di validità dell’agevolazione e dell’importo massimo dello sconto applicabile, l’albergatore conferma, a sistema, l’applicazione dello sconto e, da questo momento, l’agevolazione si intende interamente utilizzata e non può essere più fruita da alcun componente del nucleo familiare.

Al momento del pagamento, l’albergatore che fornisce il servizio, dovrà indicare, nella
fattura o nel documento commerciale o nello scontrino/ricevuta fiscale, il prezzo
di vendita comprensivo dello sconto e dell’imposta sul valore aggiunto applicata
sull’intero ammontare, e l’importo dello sconto applicato in base alle disposizioni in commento.

Bonus vacanze chiarimenti Agenzia delle Entrate: Modalità di rimborso

Modalità di rimborso bonus vacanze
Modalità di rimborso bonus vacanze

Vediamo ora , quali sono le modalità di rimborso all’albergatore.

Lo sconto che l’albergatore ha applicato, viene rimborsato a quest’ultimo sotto forma di credito d’imposta.
Il predetto credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto
    legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • può essere ceduto:
    a) a soggetti terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi;
    b) ad istituti di credito e altri intermediari finanziari; con facoltà di successiva cessione del credito.

In particolare, secondo quanto disposto dal punto 4 del Provvedimento, l’albergatore può recuperare lo sconto effettuato mediante un credito d’imposta di pari importo fruibile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ciò avviene, attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto.

In alternativa, il credito d’imposta può essere ceduto, anche parzialmente, a soggetti terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di
credito o intermediari finanziari, comunicando la cessione attraverso la piattaforma disponibile in un’apposita sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

E’ possibile utilizzare il codice tributo: «6915», denominato «BONUS VACANZE – recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed & breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34», istituito con specifica risoluzione.

Infine, il cessionario può, a sua volta, cedere il credito d’imposta, ovvero utilizzare il credito d’imposta, non ulteriormente ceduto, con le stesse modalità previste per il soggetto cedente, previa conferma della cessione da comunicare attraverso la medesima piattaforma.