
Il panorama normativo sui pagamenti in contanti nel settore turistico si appresta a vivere un’importante semplificazione.
La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha infatti introdotto una novità significativa che riguarda direttamente hotel, agenzie di viaggio e commercianti al minuto: l’innalzamento della soglia per l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate per le operazioni effettuate con turisti stranieri extra-UE.
Vediamo nel dettaglio cosa cambia, quali sono i nuovi limiti e come gestire correttamente gli incassi per non incorrere in sanzioni.
Cosa cambia dal 2026: la nuova soglia dei 5.000 euro
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Fino ad oggi, gli operatori che accettavano pagamenti in contanti da turisti stranieri (non residenti in Italia) per importi superiori al limite generale erano tenuti a comunicare al fisco tutte le operazioni pari o superiori a 1.000 euro.
Con l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 437, della legge n. 199/2025, questa soglia viene drasticamente innalzata.
A partire dalle operazioni effettuate nel 2025 (da comunicare nel 2026), l’obbligo di segnalazione scatterà solo per i pagamenti in contanti pari o superiori a 5.000 euro.
Il quadro normativo: la deroga per i turisti stranieri
È fondamentale ricordare che in Italia vige un limite generale all’uso del contante fissato a 5.000 euro (soglia oltre la quale è obbligatorio l’uso di strumenti tracciabili).
Tuttavia, il settore turistico gode di una deroga speciale (ex art. 3 del D.L. 16/2012) che permette ai cittadini stranieri non residenti di effettuare acquisti e pagare servizi in contanti fino a un massimo di 14.999,99 euro.
Con la nuova norma:
Fino a 4.999,99 €: Il pagamento può avvenire in contanti senza necessità di comunicazioni specifiche all’Agenzia delle Entrate.
Tra 5.000 € e 14.999,99 €: È possibile accettare il contante applicando la deroga “turismo”, ma scatta l’obbligo di comunicazione analitica al fisco.
Oltre 15.000 €: Resta il divieto assoluto di utilizzo del contante; l’operazione deve essere tracciabile.
Chi sono i destinatari della norma?
La disposizione si applica ai soggetti individuati dagli articoli 22 e 74-ter del DPR 633/1972, ovvero:
Commercianti al minuto e soggetti assimilati (che non hanno l’obbligo di emissione fattura se non richiesta dal cliente).
Agenzie di viaggio e turismo.
Strutture ricettive che operano in regime di commercio al minuto per le prestazioni di servizi rese.
Gli adempimenti per gli operatori: come restare in regola
Per poter beneficiare della deroga che consente incassi in contanti sopra i 5.000 euro da turisti stranieri, l’operatore deve rispettare alcuni passaggi burocratici essenziali:
Comunicazione preventiva: Bisogna aver inviato all’Agenzia delle Entrate la comunicazione di adesione alla deroga.
Identificazione del cliente: È necessario acquisire all’atto dell’acquisto la fotocopia del passaporto o del documento d’identità del cliente, insieme a un’autocertificazione che attesti la sua residenza fuori dal territorio dello Stato.
Versamento in banca: L’incasso in contanti deve essere versato sul proprio conto corrente bancario o postale entro il primo giorno feriale successivo a quello dell’operazione.
Modello Polivalente: Le operazioni sopra i 5.000 euro dovranno essere indicate analiticamente nel Quadro TU del modello di Comunicazione polivalente.
Conclusioni: meno burocrazia per il settore
L’innalzamento della soglia da 1.000 a 5.000 euro rappresenta una boccata d’ossigeno per gli operatori del settore turistico, riducendo sensibilmente il numero di operazioni da mappare e comunicare.
Questo provvedimento mira a semplificare la gestione quotidiana di hotel e agenzie, rendendo l’Italia una destinazione più “snella” per i turisti internazionali che preferiscono l’uso del contante per i loro acquisti di fascia media.
Per consultare il testo integrale della norma e le istruzioni operative, visita la sezione dedicata sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate Legge di Bilancio 2026 e Adempimenti Turismo
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