Finanziamenti a fondo perduto per la sicurezza sanitaria per le strutture ricettive

Soluzioni per sicurezza in hotel
Soluzioni per sicurezza in hotel

Finanziamenti a fondo perduto per la sicurezza sanitaria a favore del mercato alberghiero

Tra i vari provvedimenti presi dalle regioni a favore del settore turistico, l’Emilia Romagna introduce un Finanziamento a Fondo perduto per la sicurezza sanitaria delle strutture ricettive.

La regione dell’Emilia Romagna ha approvato la misura “accesso al credito a zero interessi”, con dei contributi volti ad azzerare le spese per interessi e delle spese inerenti la pratica di finanziamento. Ha, inoltre, stanziato un fondo speciale di garanzia per accesso al credito e le risorse per la cassa integrazione in deroga.

Quello che ora sta mettendo in atto è un invito a presentare manifestazioni di interesse, con delibera di Giunta regionale n. 391 del 24 aprile , grazie alle quali è possibile accedere all’erogazione e all’assegnazione di contributi.

I suddetti contribuiti sono finalizzati alla messa in sicurezza sanitaria degli ambienti lavorativi delle strutture ricettive, per evitare che sia lavoratori che utenti possano essere esposti al rischio di contagio.

Le manifestazioni di interesse saranno rivolte a Consorzi fidi e cooperative di garanzia. Le domande potranno essere compilate ed inviate entro le ore 13 del giorno 5 maggio 2020, all’indirizzo di posta elettronica certificata: industriapmi@postacert.regione.emilia-romagna.it 

Finanziamenti a fondo perduto per la sicurezza sanitaria
Finanziamenti a fondo perduto per la sicurezza sanitaria

Cosa prevede il contributo della Regione Emilia Romagna?

Le imprese che potranno beneficiare dei contributi sono quelle che al momento della domanda:

  • esercitano l’attività ricettiva alberghiera in una delle strutture individuate nel comma 6, dell’articolo 4 della Legge Regionale n. 16 del 28/07/2004
  • esercitano l’attività ricettiva all’aria aperta in una delle strutture individuate nel comma 7, dell’articolo 4 della Legge Regionale n. 16 del 28/07/2004
  • esercitano l’attività termale in uno degli stabilimenti individuati ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 323/2000
  • esercitano, anche in forma stagionale, una attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e/o bevande. Gli interventi agevolabili dovranno avere una dimensione di investimento non inferiore a € 2.000, mentre il contributo a fondo perduto nella misura pari al 80% della spesa ammessa. Il contributo complessivo erogabile, qualunque sia l’importo dell’investimento, non potrà comunque superare la somma di € 5.000.