La protezione antincendio negli Alberghi, così come in tutti i luoghi frequentati dal pubblico, ha assunto nel corso degli anni una rilevanza sempre maggiore. Con il progredire delle tecnologie, sono aumentate anche le fonti che possono dare origine ad un incendio e mettere a rischio la vita degli ospiti e l’integrità della struttura ricettiva. La normativa si è evoluta in tal senso, per dare delle linee guida che i titolari di alberghi e altre tipologie di attività turistico-ricettive devono seguire per tutelare i viaggiatori dal rischio incendi.
Al fine di tutelare la sicurezza delle persone e dei beni dal rischio incendio, le strutture ricettive devono acquisire i requisiti di sicurezza, richiesti in materia di prevenzione incendi; tali requisiti prevedono l’adozione di specifiche misure di protezione, attiva e passiva.
In particolare, la normativa specifica che le attività ricettive con oltre 25 posti letto debbano essere oggetto dei controlli dei Vigili del Fuoco. La fonte normativa che lo stabilisce è il D.P.R. 151/11 al numero 66.
Protezione antincendio negli Alberghi: la normativa
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Chiunque intenda aprire un hotel o altra tipologia di struttura di accoglienza, dovrà tenere a mente che i decreti di riferimento in materia di prevenzione incendi sono essenzialmente due.
Il Decreto Ministeriale 9 Aprile 1994
Il DM 9 aprile 1994 s.m.i., il quale stabilisce che le attività nuove ed esistenti che abbiano da 25 a 100 posti letto si debba prevedere un impianto a naspi a 35 lt/min con 1,5 Bar, un’autonomia di 60 min e con alimentazione singola. Per le nuove attività di accoglienza turistica dotate di oltre 100 posti letto si prevede, invece, l’impianto a idranti a 120 lt/min con 2 Bar, con autonomia di 60 min e alimentazione singola, mentre per le esistenti con oltre 100 posti letto, con altezza superiore a 32 m, si prevede in più la possibilità di installazione dei naspi. Infine per le attività nuove ed esistenti con oltre 500 posti letto tale decreto prevede un impianto a idranti a 120 lt/min con 2 Bar con autonomia di 60 minuti, protezione esterna e doppia alimentazione.Protezione antincendio negli Alberghi
Il Decreto Ministeriale 14 Luglio 2015
Il DM 14 luglio 2015, che riguarda le attività ricettive esistenti dal 23/08/2015 con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50. Il decreto introduce la possibilità per le piccole attività di usufruire di varie semplificazioni, come la possibilità di comunicazione tra eventuali attività non pertinenti a quelle ricettive, l’inserimento della colonna a secco per le attività oltre i tre piani fuori terra (entro certi limiti) e la definizione del livello 1 di prestazione in riferimento alla UNI 10779 con autonomia di 30 minuti (al posto dei 60 minuti previsti dal D.M. 09/04/1994). Di contro gli obblighi previsti sono: fino a 3 piani fuori terra, obbligo di estintori carrellati ai piani; oltre il 3° piano fuori terra con naspi 2 Bar a 35 lt/min oppure idranti 2 Bar a 120 lt/min.
Protezione antincendio negli Alberghi: la Regola Tecnica Verticale
Oltre ai due decreti riportati sopra, un altro riferimento normativo importante è la Regola Tecnica Verticale V.5 “Attività ricettive turistico-alberghiere”, approvata con un decreto del 2016, poi sostituito dal D.M. 16 febbraio 2020. La RTV si riferisce, ovviamente, agli alberghi, ma anche a tutte le strutture organizzate e aperte al pubblico, con oltre 25 posti letto. Un caso particolare è quello riguardante le attività ricettive organizzate in più edifici separati e non comunicanti fra loro, che hanno meno di 25 posti letto per edificio. Per poter comprendere anche tale caso nell’apparato normativo relativo alla sicurezza dal rischio incendi, la Regola Tecnica è stata ampliata col paragrafo V.5.5, che stabilisce specifiche indicazioni per le attività che si svolgono in più fabbricati, dotati di posti letto in numero inferiore a 25.
La Regola Tecnica Verticale classifica le strutture in base a diversi parametri, tra cui:
- numero dei posti letto,
- massima quota dei piani,
- caratteristiche dei locali,
Nei capitoli successivi della fonte normativa si affrontano i temi della valutazione del rischio incendio e la strategia antincendio. Leggendo la norma, si comprende come il documento faccia riferimento al Codice di Prevenzione Incendi, individuando eventuali soluzioni complementari e/o sostitutive.
Protezione antincendio negli Alberghi: proroghe continue
Nonostante il tema della sicurezza sia un argomento molto sentito dall’opinione pubblica, le strutture ricettive turistiche hanno subito ripetute proroghe per l’adeguamento antincendio.
Il Decreto Milleproroghe 2021, infatti, ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per l’adeguamento delle attività ricettive alberghiere ed extralberghiere esistenti. La proroga era subordinata alla presentazione, non oltre il 30 giugno 2021, della SCIA parziale. Con questo documento si doveva comprovare il rispetto di almeno quattro di tutte le prescrizioni indicate nel D.M. 14 luglio 2015. Oggi tutti gli alberghi dovrebbe aver già concluso i lavori di adeguamento, per rispettare quanto stablito dal Codice e della Regola Tecnica Verticale.