
Il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza storica che riscrive le regole per l’identificazione degli ospiti nelle strutture ricettive, in particolare l’extralberghiero.
Dopo mesi di incertezza normativa sul self check-in, la massima autorità della giustizia amministrativa accoglie il ricorso del Ministero dell’Interno ma, soprattutto, chiarisce che la sicurezza non è in antitesi con l’innovazione.
Questa decisione sblocca l’uso di strumenti digitali e dà piena ragione alla posizione di FARE (Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera), che promuove da tempo l’equilibrio tra sicurezza digitale e modernizzazione del settore.
La sentenza chiave: “De Visu” non significa “Di Persona”
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In primo luogo, il Consiglio di Stato afferma un principio fondamentale: l’identificazione dell’ospite, pur restando prioritaria per ragioni di Pubblica Sicurezza (ai sensi del TULPS, risalente al 1931), non richiede più necessariamente la presenza fisica al momento del check-in.
Al contrario, i giudici specificano che l’obbligo di identificazione de visu può essere soddisfatto attraverso “appositi dispositivi di videocollegamento” o sistemi equivalenti.
Perciò, l’identificazione remota è legittima, purché garantisca la verifica “hic et nunc”, cioè immediata e certa, della corrispondenza tra l’ospite e il documento d’identità. La sentenza, quindi, legittima l’uso di tecnologie come videocitofoni, spioncini digitali e sistemi con QR code per il riconoscimento facciale e documentale.
Di conseguenza, la contestata circolare del Ministero dell’Interno 38138/2024 mantiene il suo valore interpretativo, ma non introduce un obbligo assoluto di presenza fisica, un punto cruciale che favorisce l’ospitalità extralberghiera.
FARE e l’equilibrio tra innovazione e controlli efficaci
Questa pronuncia riconosce apertamente la validità della proposta avanzata da FARE durante l’incontro al Viminale dello scorso aprile. In quel frangente, la Federazione aveva sostenuto che la vera sicurezza nel turismo passa attraverso l’efficacia del controllo, non la sua modalità obsoleta.
La Federazione, dunque, esprime grande soddisfazione: “La sentenza riconosce una verità semplice: la sicurezza è fondamentale, ma non deve ostacolare l’evoluzione tecnologica,” sottolineano i vertici di FARE. “Se esistono strumenti di videocollegamento che garantiscono un’identificazione certa, usarli non solo è possibile, ma sensato.” La linea FARE, ovvero “Sicurezza sì, ma con l’ausilio della tecnologia”, traccia chiaramente la rotta.
Le conseguenze per Hotel e Extralberghiero: Due pesi, due misure
Infine, la decisione impone una distinzione netta tra i settori:
Extralberghiero (Affitti Brevi, B&B, Case Vacanze): Per questo settore, la sentenza rappresenta una vittoria definitiva. I sistemi di verifica digitale e self check-in sono ora ufficialmente compatibili con la legge, a condizione che assicurino un controllo reale e immediato dell’identità. Questo significa che gli operatori possono continuare a offrire un’esperienza di accoglienza moderna e flessibile, aumentando al contempo il livello di sicurezza e tracciabilità.
Settore Alberghiero: Il Consiglio di Stato mantiene l’interpretazione che, negli alberghi, la presenza fisica al desk rimane una “condizione necessaria”. Pertanto, questa affermazione solleva un problema significativo per le strutture alberghiere che hanno già adottato procedure automatizzate di check-in automatizzato. In conseguenza, le loro associazioni di categoria dovranno inevitabilmente rivedere le prassi attuali.
FARE si dichiara pronta a collaborare con il Ministero dell’Interno per definire rapidamente le linee operative.
L’obiettivo è, pertanto, assicurare che i controlli efficaci trovino piena armonia con la realtà contemporanea dell’ospitalità, promuovendo soluzioni che valorizzano l’innovazione a favore della sicurezza nazionale.













