Il panorama normativo legato alla gestione della tassa di soggiorno si prepara a una vera e propria svolta garantista per gli operatori del settore turistico-alberghiero. Con l’emanazione del Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 147, il legislatore ha riscritto le regole del gioco sanzionatorio relative agli adempimenti comunicativi dell’imposta municipale di soggiorno.
A partire dal 1° gennaio 2027, l’impianto sanzionatorio per gli errori o le omissioni nella presentazione del modello dichiarativo annuale non punirà più indistintamente chi ha già versato il dovuto nelle casse comunali.
Per quanto riguarda i termini e le scadenze della dichiarazione annuale, occorre ricordare che l’obbligo trasmissivo rimane del tutto invariato.
L’adempimento riguarda la presentazione della dichiarazione annuale cumulativa dell’imposta di soggiorno, la quale deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica utilizzando gli appositi canali messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
I gestori e gli intermediari sono tenuti a completare l’invio entro e non oltre la scadenza fissata al 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.
Sanzioni omessa e infedele dichiarazione: confronto oggi vs 2027
Indice argomenti
Fino al 31 dicembre 2026, la normativa punisce la mancata o errata dichiarazione applicando una sanzione variabile tra il 100% e il 200% dell’importo totale dovuto, a prescindere dall’avvenuto saldo del tributo.
Dal 2027, la penale sarà invece parametrata esclusivamente sull’importo residuo non versato.
Tabella comparativa delle sanzioni dichiarative
| Tipologia di violazione | Regime Attuale (Fino al 31/12/2026) | Nuovo Regime (Dal 01/01/2027) | Note Fondamentali |
| Omessa dichiarazione | Dal 100% al 200% dell’imposta dovuta | 100% del tributo NON versato | Minimo edittale pari a 50 € |
| Dichiarazione infedele | Dal 100% al 200% dell’imposta dovuta | 40% del tributo NON versato | Minimo edittale pari a 50 € |
| Violazione formale (Imposta interamente versata) | Fino al 200% del totale lordo | Sanzione minima fissa: 50 € | Elimina la sproporzione sanzionatoria |
Esempio Pratico:
Un hotel incassa e versa regolarmente 20.000 € di imposta di soggiorno per l’anno 2026, ma dimentica di inviare la dichiarazione entro il 30 giugno.
Con le vecchie regole: Rischiava una multa da 20.000 € a 40.000 €.
Dal 2027: Avendo già saldato il tributo (debito residuo = 0 €), la sanzione applicabile sarà unicamente la quota minima di 50 €.
Ambiti di applicazione: Chi rientra nella nuova normativa?
La riforma non riguarda esclusivamente la ricettività alberghiera tradizionale. La platea dei soggetti obbligati comprende:
Gestori di strutture ricettive: Hotel, resort, B&B, affittacamere, residence, campeggi.
Intermediari e portali online: OTA, property manager e piattaforme telematiche (es. Airbnb, Booking.com) che incassano il canone o intervengono nel pagamento nelle locazioni brevi.
Vettori di trasporto: Compagnie di navigazione e vettori aerei responsabili della riscossione e rendicontazione del contributo di sbarco.
Ommesso o tardivo versamento: Cosa cambia per i pagamenti?
È fondamentale scindere il profilo dichiarativo (comunicazione dei dati) da quello esecutivo/finanziario (il bonifico al Comune).
Le novità contenute nel D.Lgs. 147/2026 non riducono le penali per il mancato o ritardato pagamento dell’imposta. La disciplina fa riferimento alle norme generali vigenti per i tributi locali e regionali:
Sanzione ordinaria per omesso/parziale versamento: 25% della somma non riversata.
Pagamenti in ritardo (< 90 giorni): Sanzione dimezzata (12,5%).
Ritardi minimi (< 15 giorni): Ulteriore riduzione progressiva calcolata sulle singole giornate di ritardo.
[ OMESSO / TARDIVO VERSAMENTO ]
│
┌─────────────┴─────────────┐
▼ ▼
Ritardo <= 90 giorni Ritardo > 90 giorni
Sanzione: 12,5% Sanzione: 25%
(ulteriore sconto (sul totale non
se <= 15 giorni) versato)
Il ravvedimento operoso resta attivo
I gestori che si accorgono in ritardo di non aver versato le somme incassate possono regolarizzare la propria posizione in modo spontaneo tramite il ravvedimento operoso, ottenendo riduzioni consistenti della sanzione in base alla tempestività del ravvedimento (ad esempio, riduzione a 1/10 del minimo se il saldo avviene entro 30 giorni).
Nel caso in cui avessipagato tutta la tassa di soggiorno ma dimentico la dichiarazione annuale, dal 2027 pagherai esclusivamente la sanzione minima di 50 euro, in quanto l’imposta effettivamente “non versata” è pari a zero.
Il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale resta fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello di imposta.
In caso di dichiarazione infedele o incompleta la sanzione è del 40% del tributo eventualmente non versato (con il limite minimo di 50 euro).
Per consultare il testo del provvedimento sulle sanzioni per la dichiarazione dell’imposta di soggiorno, è possibile fare riferimento alla Gazzetta Ufficiale – D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147
Per non perderti i prossimi aggiornamenti su normative, adempimenti fiscali e novità del settore alberghiero.
[Iscriviti subito alla newsletter di Direzione Hotel] e ricevi i nostri approfondimenti direttamente nella tua casella di posta.
