Versamenti sospesi durante il lockdown

Versamenti sospesi durante il lockdown
Versamenti sospesi durante il lockdown

Versamenti sospesi durante il lockdown

Il decreto di Agosto ha portato con sé tante novità anche per il settore alberghiero, tra queste, la ripresa dei versamenti sospesi durante il lockdown con la possibilità di spalmarli su due anni.

In particolare, il primo versamento del 50% può essere effettuato in un’unica rata oppure in quattro, dal 16 settembre 2020.

Il restante 50% può, invece, essere ripartito fino a 24 rate a partire dal 16 gennaio 2021.

Versamenti sospesi durante il lockdown: ripresa pagamenti

Ripresa pagamenti versamenti
Ripresa pagamenti versamenti

Nello specifico, in base agli articoli 126 e 127 del decreto legge 34/2020, vale a dire il decreto Rilancio, i versamenti possono essere effettuati, senza incorrere in sanzioni e senza interessi. L’importo è pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, e può essere versato in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 oppure mediante rateazione. Questo fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Il restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, sempre senza incorrere in sanzioni e senza interessi, mediante rateazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata, entro il 16 gennaio 2021.

Questo tipo di agevolazione prevista dal Decreto Rilancio, è prevista per le imprese del settore turistico-ricettivo, quindi per tutte le strutture alberghiere, extralberghiere e tutte quelle che lavorano in questo settore.

Per questa categoria di contribuenti, infatti, sono stati sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Per quanto riguarda i contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro, nel periodo d’imposta 2019, essi vedono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati, all’Iva, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Mentre, i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d’imposta 2019, non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non siano state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato.